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Iscrizioni
Termini, condizioni e assicurazione
Condizioni generali di partecipazione ai viaggi
1. Ambito di applicazione. Le Condizioni Generali Nonsolotrekking si applicano a tutti i contratti di viaggio relativi a viaggi
organizzati da Nonsolotrekking (di seguito indicata solo NST), salvo per quanto diversamente previsto nel Programma di Viaggio. La
quota di partecipazione al viaggio, i servizi in essa compresi, le informazioni di carattere generale sui documenti necessari per
l'effettuazione del viaggio, i tempi occorrenti per ottenerli e ogni altra informazione generale relativa alle formalità sanitarie e/o in
materia di documenti personali di espatrio (passaporto, visti, ecc.) necessari per effettuare il viaggio ed il soggiorno sono riportati nel
Programma di Viaggio. Qualora successivamente alla data di pubblicazione del Programma di Viaggio, le competenti autorità richiedano
nuovi o particolari requisiti dei documenti personali di espatrio e/o nuove o particolari formalità sanitarie, NST comunicherà tali
informazioni al Cliente non appena possibile. Il Programma di Viaggio, consegnato al Cliente prima della prenotazione, costituisce parte
integrante del contratto di viaggio, che si considera concluso comunque solo con l'accettazione scritta di NST.
2. Prenotazioni. L'accettazione delle prenotazioni da parte di NST si intende subordinata alla disponibilità dei posti e si intende
comunque perfezionata solo al momento della conferma scritta di NST, con conseguente conclusione del contratto. NST si riserva il
diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel Programma di Viaggio,
dandone comunicazione al Cliente almeno 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
3. Pagamenti. All'atto della prenotazione dovrà essere versato l'acconto indicato nel Programma di Viaggio. Il saldo dovrà essere
versato almeno 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio. In caso di prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data
prevista di inizio del viaggio, contestualmente alla prenotazione dovrà essere versata l'intera quota di partecipazione al viaggio. La
mancata osservanza da parte del Cliente dei predetti termini e modalità di pagamento costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 8.
4. Quota di partecipazione. Le quote di partecipazione al viaggio sono determinate sulla base del corso dei cambi e dei costi di
trasporto (compreso il costo del carburante) e degli altri servizi indicati nel Programma di Viaggio. Fino a 20 giorni prima della data
prevista di inizio del viaggio, NST potrà modificare in ogni momento, in aumento o in diminuzione, le quote di partecipazione, qualora si
verifichino variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto (incluso il costo del carburante) o del costo di altri servizi (compresi diritti
e tasse su certi servizi, quali, in via esemplificativa, le tasse di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti). Qualora la modifica in
aumento della quota di partecipazione sia superiore al 10%, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio senza il
pagamento di alcun corrispettivo o penalità, purché ne dia comunicazione scritta a NST entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento della quota di partecipazione. In difetto di comunicazione tempestiva da parte del Cliente, la
modifica si intende accettata.
5. Cessione della prenotazione. Il Cliente può sostituire a sé una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste nel Programma
di Viaggio per la partecipazione al viaggio stesso, sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per
diverse sistemazioni alberghiere, problemi attinenti ai servizi di trasporto, o altre ragioni tali da impedire la partecipazione del
cessionario al viaggio, purché comunichi per iscritto a NST entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza di trovarsi
nell'impossibilità di partecipare al Viaggio prenotato e le generalità del cessionario. NST non sarà comunque responsabile della
eventuale mancata accettazione del nominativo del cessionario da parte di terzi fornitori di servizi. In ogni caso il cedente ed il
cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti di NST per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le eventuali spese
supplementari derivanti da tale cessione, prese le somme non rimborsabili dovute a terzi.
6. Recesso. Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a NST e versando a NST il corrispettivo di
seguito pattuito. Il Cliente che receda dal contratto, salvo i casi previsti dal precedente art. 4 e dal successivo art. 7, è tenuto a versare
a NST, ai sensi dell'art. 1373, terzo comma, c.c., quale corrispettivo per il proprio recesso, l'importo così determinato:
a) euro 25 da considerarsi quale importo minimo per ogni caso di recesso;
b) 10% della quota di partecipazione, con un minimo di euro 25, per il caso di recesso da 60 a 31 giorni prima della data prevista di
inizio del viaggio;
c) 25% della quota di partecipazione, per il caso di recesso da 30 a 16 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;
d) 50% della quota di partecipazione, per il caso di recesso da 15 a 3 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio;
e) 100% della quota di partecipazione, per il caso di recesso nei 2 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
NST ha stipulato un'apposita polizza assicurativa opzionale a favore dei propri Clienti, che
consente a questi ultimi, in caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare al Viaggio, come definita in polizza, di ottenere il rimborso
del corrispettivo con le modalità e nei termini indicati in polizza.
7. Altri casi di recesso.
7.1 - Qualora NST comunichi al Cliente una modifica in aumento della quota di partecipazione al viaggio indicata nel Programma di
Viaggio, in misura superiore al 10%, il Cliente potrà recedere dal contratto di viaggio, con le modalità e nei termini di cui al precedente
art. 4, senza versare alcun corrispettivo per il proprio recesso.
7.2 - Il Cliente potrà altresì recedere dal contratto di viaggio senza versare alcun corrispettivo per il proprio recesso e con diritto altresì
a quanto previsto dal successivo art. 9, secondo paragrafo, qualora, prima della partenza, NST comunichi:
a) il differimento o l'anticipo in misura superiore a 48 ore della data prevista di partenza o di ritorno del viaggio;
b) l'aumento del numero dei partecipanti, qualora nel Programma di Viaggio sia indicato un numero massimo di partecipanti.
In tali casi, il Cliente, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della modifica, dovrà comunicare a NST per iscritto se intende
avvalersi del diritto di recesso o accettare incondizionatamente la modifica.
In difetto di comunicazione tempestiva da parte del Cliente, la modifica si intende accettata.
8. Inadempimenti del Cliente. È considerato inadempiente il Cliente che non si presenti alla data e all'ora indicata da NST nel
luogo convenuto per la partenza. È altresì considerato inadempiente il Cliente che non potesse partecipare al viaggio o proseguire nel
viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio o per il mancato o irregolare assolvimento delle formalità
sanitarie necessarie per la partecipazione al viaggio: e ciò anche qualora successivamente alla data di pubblicazione del Programma di
Viaggio, quindi anche 20 giorni prima della prevista data di inizio del viaggio o nel corso del viaggio stesso, le competenti autorità
richiedano nuovi o particolari documenti personali di espatrio e/o nuovi o particolari requisiti dei documenti di espatrio e/o nuove
formalità sanitarie, a cui il Cliente non voglia o non possa adeguarsi tempestivamente.
In tali casi così come in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte del Cliente, ivi inclusa quella prevista dall'art. 3, il contratto è
risolto automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ed il Cliente è tenuto a versare a NST a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c.,
una somma pari al 100% della quota di partecipazione al viaggio. In ogni caso nessun rimborso spetta al Cliente che decida di
interrompere la propria partecipazione al viaggio già iniziato.
9. Annullamento del viaggio.
9.1 - Il Cliente ha diritto al solo rimborso di quanto da lui pagato a titolo di acconto o di quota di partecipazione al viaggio, senza alcuna
ulteriore indennità, qualora NST gli comunichi:
a) con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista di inizio del viaggio, l'annullamento del viaggio a motivo di un numero
di prenotazioni inferiore al numero minimo di partecipanti previsto dal Programma di Viaggio;
b) in qualsiasi momento, l'annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per il verificarsi di fatti non conosciuti o non
prevedibili al momento della prenotazione o comunque per il verificarsi di fatti non imputabili a NST.
9.2 - Qualora per qualsiasi altro motivo non imputabile a fatto del Cliente, NST annulli il viaggio, il Cliente ha diritto in via alternativa:
a) a partecipare su proposta di NST ad un altro viaggio organizzato da NST, con quota di partecipazione equivalente o superiore a
quello annullato, senza essere tenuto a versare alcuna integrazione della quota di partecipazione al viaggio;
b) a partecipare ad un altro viaggio, organizzato da NST e di cui vi sia disponibilità di posti, con quota di partecipazione inferiore a
quella del viaggio annullato e a ottenere il rimborso della differenza tra le due quote di partecipazione al viaggio risultante dai rispettivi
Programmi di Viaggio;
c) al solo rimborso di quanto da Lui pagato a titolo di acconto o di quota di partecipazione.
Il rimborso di quanto già versato dal Cliente verrà effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del recesso e
della richiesta di ottenere il rimborso, con esclusione di ogni ulteriore esborso a carico di NST.
10. Mancata fornitura di servizi nel corso del viaggio. Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal
contratto di viaggio non viene fornita al Cliente, purché ciò non dipenda da causa di forza maggiore, NST si impegna a predisporre, ove
possibile, adeguate soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del Cliente, affinché il viaggio possa continuare. In difetto
NST risarcirà il Cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni effettivamente fornite e quelle previste dai Programmi di Viaggio.
Qualora non sia possibile predisporre alcuna soluzione alternativa o il Cliente non l'accetti per un giustificato motivo, NST, ove
necessario, fornirà al Cliente, per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, un mezzo di trasporto equivalente a quello
previsto nel Programma di Viaggio per il ritorno, purché detto mezzo di trasporto sia normalmente disponibile e vi sia disponibilità di
posti.
In tale ipotesi come anche nella ipotesi in cui non sia possibile fornire un mezzo di trasporto equivalente a quello indicato nel
Programma di Viaggio, NST risarcirà il Cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni previste nel Programma di Viaggio e quelle
effettivamente fornite al Cliente, o, in alternativa, a scelta del Cliente, rilascerà al Cliente stesso un buono di pari valore utilizzabile per
la partecipazione ad altri viaggi organizzati da NST nei dodici mesi successivi. In caso di forza maggiore (in via esemplificativa: scioperi,
ritardi dei vettori o dei fornitori di servizi, avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse,
calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, radioattività, ecc.) che impedisca o limiti la fornitura dei servizi previsti, NST potrà
modificare a suo giudizio il Programma di Viaggio, inclusi itinerari, orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto alloggio, senza che ciò
comporti alcuna sua responsabilità o obbligo di risarcimento o rimborso nei confronti del Cliente.
11. Responsabilità di NST. La responsabilità di NST per quanto riguarda i danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del contratto di viaggio è regolata dalle Convenzioni internazionali di cui sia parte
l'Italia e dalle leggi vigenti in materia.
In particolare: la responsabilità di NST per i danni alla persona del Cliente derivanti dall'inadempimento di NST, dei suoi incaricati o dei
terzi fornitori di servizi, non può in alcun caso eccedere i limiti stabiliti dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 maggio 1932, n.841, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto
ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 marzo 1963, n.806, nonché dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, ratificata con Legge 27
dicembre 1977, n.1084; la responsabilità di NST per i danni, la perdita o il furto di cose di proprietà del Cliente, dipendenti
dall'inadempimento di NST, dei suoi incaricati o dei terzi fornitori di servizi, non può eccedere i limiti stabiliti dalle Convenzioni
internazionali di cui sia parte l'Italia e dalle leggi vigenti in materia e comunque non può eccedere i limiti previsti dall'art. 13, n. 2 della
Convenzione di Bruxelles del 1970, ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
In ogni caso NST non sarà responsabile dei danni di qualsiasi genere, qualora l'inadempimento non sia imputabile a sua colpa o a colpa
dei suoi incaricati o fornitori di servizi in quanto le mancanze dell'esecuzione del contratto:
- siano imputabili al Cliente;
- siano imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto o presentino un carattere imprevedibile e
insormontabile;
- siano dovute a cause di forza maggiore o ad un avvenimento che NST non poteva, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o
risolvere.
NST non è in alcun caso responsabile dei danni derivati da:
- inosservanza da parte del Cliente delle raccomandazioni, avvertenze o indicazioni fornitegli da NST, dai suoi incaricati, dai terzi
fornitori di servizi o contenuti nel Programma di Viaggio;
- iniziative autonome del Cliente;
- prestazioni di servizi forniti da terzi e non previsti dal contratto di viaggio.
12. Reclami e segnalazioni di mancanze nell'esecuzione del contratto. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto, così
come ogni eventuale reclamo, deve essere comunicato a NST, a pena di decadenza dal diritto del Cliente di chiedere qualsiasi tipo di
risarcimento o di rimborso, per iscritto ed entro 10 giorni lavorativi dalla data del ritorno.
In caso di corretta e tempestiva segnalazione, NST proporrà per iscritto al Cliente la soluzione che riterrà più appropriata nel caso
concreto con comunicazione che verrà inviata nei 30 giorni successivi al ricevimento della segnalazione.
13. Garanzia assicurativa e fondo di garanzia. NST ha stipulato con MONDIAL ASSISTANCE la polizza n. 15549 RAMO 3462, e in
secondo rischio la polizza n. 155500 RAMO 1602, a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi verso il Cliente.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Cliente può rivolgersi, ai sensi
dell'art. 21 del Decreto Legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o del venditore per la tutela delle
seguenti esigenze:
- rimborso del prezzo versato;
- suo rimpatrio nel caso di viaggio all'estero;
- immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o
meno ai comportamenti dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 21, n. 5 del
Decreto Legislativo 111/95.
14. Particolari desideri del Cliente. Il Cliente deve far presente all'atto della prenotazione o successivamente, le sue eventuali
particolari esigenze. NST, pur tenendo presenti tali richieste, sarà vincolata ad effettuare tali prestazioni ulteriori e non previste dal
Programma di Viaggio, solo quando ciò risulti da atto scritto, firmato per accettazione da entrambe le Parti, indicante le modalità di
effettuazione di tali prestazioni e i loro costi.
15. Foro competente. Per qualsiasi controversia relativa o connessa alla validità, esecuzione ed interpretazione del contratto di
viaggio è esclusivamente competente il Foro di Novara.
LICENZA AGENZIE VIAGGIO/TOUR OPERATOR: Comune di Novara Prot. N. 43034 RI 04/6331
AV 12005 - NULLAOSTA Provincia di Novara N. 91144.